Ordinanza 540/1987 (ECLI:IT:COST:1987:540)
Massima numero 3835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3834
Titolo
ORD. 540/87 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI PRESSO AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO DA PARTE DEGLI UFFICI - CONDIZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 540/87 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI PRESSO AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO DA PARTE DEGLI UFFICI - CONDIZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La subordinazione dell'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti dele aziende ed istituti di credito, all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente. La circostanza che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito sia sottoposto alla autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non crea contrasto con l'art. 10, n. 12 della legge-delega n. 825 del 1971, ma da` luogo ad un' ulteriore garanzia di imparzialita` dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo giurisdizionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 35, d.P.R. n. 600 cit., nella parte attinente al suddetto potere di autorizzazione).
La subordinazione dell'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti dele aziende ed istituti di credito, all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente. La circostanza che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito sia sottoposto alla autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non crea contrasto con l'art. 10, n. 12 della legge-delega n. 825 del 1971, ma da` luogo ad un' ulteriore garanzia di imparzialita` dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo giurisdizionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 35, d.P.R. n. 600 cit., nella parte attinente al suddetto potere di autorizzazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10 n.12