Ordinanza 541/1987 (ECLI:IT:COST:1987:541)
Massima numero 3814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 541/87. I.R.PE.F. (IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ONERI DEDUCIBILI - ASSEGNI PERIODICI DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA, SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 541/87. I.R.PE.F. (IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ONERI DEDUCIBILI - ASSEGNI PERIODICI DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA, SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Difetta di rilevanza - e va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile - la questione incidentale di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una disciplina non applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3,29,30 e 53 Cost. - dell'art. 10, comma primo, lett. g), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 5, comma primo, L.13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui esclude dagli oneri deducibili ai fini I.r.pe.f. gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva dei coniugi, scioglimento o annullamento del matrimonio. Nel caso di specie, il giudizio a quo verteva sull'imponibile I.r.pe.f. relativo al 1975, mentre la disposizione impugnata si riferisce ai redditi relativi agli anni 1976 e seguenti).
Difetta di rilevanza - e va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile - la questione incidentale di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una disciplina non applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3,29,30 e 53 Cost. - dell'art. 10, comma primo, lett. g), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 5, comma primo, L.13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui esclude dagli oneri deducibili ai fini I.r.pe.f. gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva dei coniugi, scioglimento o annullamento del matrimonio. Nel caso di specie, il giudizio a quo verteva sull'imponibile I.r.pe.f. relativo al 1975, mentre la disposizione impugnata si riferisce ai redditi relativi agli anni 1976 e seguenti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte