Ordinanza 542/1987 (ECLI:IT:COST:1987:542)
Massima numero 3915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 542/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ONERI DEDUCIBILI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI, VIGENTE LA NORMATIVA SUL CUMULO DEI REDDITI, DAL CONIUGE CHE NON ABBIA REDDITI SUFFICIENTI A CONSENTIRE LA DETRAZIONE - INDEDUCIBILITA', PER EFFETTO DEL DECUMULO, ANCHE DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi - adottato dalla L. n. 114 del 1977 (artt. 19 e 20) - costituisce puntuale e razionale applicazione del principio secondo cui l'one- re viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene; ne` rileva il convincimento dei contribuenti formatosi sotto il vi- gore della previgente normativa sul cumulo dei redditi (dichiara- ta costituzionalmente illegittima con sent. n. 179/1976), giacche` il principio della capacita` contributiva (art. 53 Cost.) ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivela- tori di ricchezza e non gia` a stati soggettivi di affidamento del contribuente. (Manifesta non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 20, L. 13 aprile 1977, n. 114, in quanto - per effetto del decumulo dei redditi dei coniugi - non consente al dichiarante la deduzione dei contributi previdenziali volontari versati, sotto il vigore della normativa previgente, dal coniuge che non abbia redditi tali da consentire la detrazione medesima). - v. S. n. 143/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte