Ordinanza 546/1987 (ECLI:IT:COST:1987:546)
Massima numero 3821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 546/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI D'IMPRESA - ONERI DEDUCIBILI - PERDITE ECONOMICHE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Spetta unicamente al legislatore, secondo la propria discrezionale valutazione, stabilire quali oneri siano deducibili, e con quali garanzie probatorie, ai fini tributari, non potendo le deduzioni essere affidate unicamente a valutazioni ed affermazioni del contribuente. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost., e relativa all'art. 74, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente, ai fini I.r.pe.f., di dedurre dai redditi d'impresa le perdite economiche verificatesi nell'esercizio dell'attivita` commerciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte