Ordinanza 547/1987 (ECLI:IT:COST:1987:547)
Massima numero 3822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 547/87. TRIBUTI IN GENERE - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE NEI TERMINI AD UFFICIO INCOMPETENTE - INVALIDITA' - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La funzione della dichiarazione resa dal contribuente e` diversa - anche agli effetti della definizione agevolata delle pendenze tributarie - rispetto a quella della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta, avendo quest'ultima un ulteriore valore cognitivo, consistente nella possibilita`, per gli uffici finanziari, di verificare l'esistenza e l'esattezza delle dichiarazioni che il sostituto e` a sua volta obbligato a rendere; consegue che ben diversa e piu` grave - ai fini del tempestivo accertamento erariale - e` la situazione di pericolo connessa al ritardato ricevimento della dichiarazione del sostituto da parte dell'ufficio competente, spettando peraltro al legislatore valutare in qual misura, nelle diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione.(Manifesta non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale concernente l'art. 2-ter del d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito nella L. 12 febbraio 1983 n. 27, nella parte in cui omette di rinviare all'art. 32, comma ottavo, d.l. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982, e in tal modo - difformemente da quanto ivi previsto nel caso di dichiarazioni del contribuente - considera invalide le dichiarazioni integrative di sostituto d'imposta presentate nei termini ad uffici territorialmente incompetenti). - Cfr. S. 128/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte