Ordinanza 548/1987 (ECLI:IT:COST:1987:548)
Massima numero 3916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 548/87. TRIBUTI IN GENERE - PENDENZE TRIBUTARIE - DEFINIZIONE AGEVOLATA - INTERESSI SULL'IMPOSTA EVASA - CORRESPONSIONE SOLO IN CASO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 548/87. TRIBUTI IN GENERE - PENDENZE TRIBUTARIE - DEFINIZIONE AGEVOLATA - INTERESSI SULL'IMPOSTA EVASA - CORRESPONSIONE SOLO IN CASO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nello stabilire norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimita` costituzionale e` la discrezionalita` del legislatore, il quale ben puo` aver riguardo, ai fini dell'obbligo, o meno, di corresponsione di interessi, ai diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - sotto il profilo della disparita` di trattamento tra contribuenti, essendo dovuti gli interessi solo da coloro per i quali l'imposta evasa risultava iscritta a ruolo).
Nello stabilire norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimita` costituzionale e` la discrezionalita` del legislatore, il quale ben puo` aver riguardo, ai fini dell'obbligo, o meno, di corresponsione di interessi, ai diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - sotto il profilo della disparita` di trattamento tra contribuenti, essendo dovuti gli interessi solo da coloro per i quali l'imposta evasa risultava iscritta a ruolo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte