Sentenza 42/2021 (ECLI:IT:COST:2021:42)
Massima numero 43699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43697  43698  43700  43701  43702  43703  43704  43705


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Stanziamento di una somma sui bilanci degli anni 2020-2022 per la copertura della metà della quota di adesione ai fondi sanitari integrativi per i familiari del personale provinciale di età inferiore a diciotto anni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione a supporto della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 11, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. Il ricorrente ha mancato di offrire una sia pure sintetica argomentazione di merito idonea a far sì che possa ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e completezza richiesta. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/12/2019  n. 13  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte