Ordinanza 554/1987 (ECLI:IT:COST:1987:554)
Massima numero 3996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3995


Titolo
ORD. 554/87 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CHE ABBIA SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte