Ordinanza 556/1987 (ECLI:IT:COST:1987:556)
Massima numero 3909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 556/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITO COMPLESSIVO - ONERI DEDUCIBILI - SPESE PER FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA - MISURA NON SUPERIORE A QUELLA PER TASSE E CONTRIBUTI DI ISTITUTI STATALI - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le determinazioni circa la deducibilita` dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nella sua discrezionalita`, deve razionalmente valutare secondo criteri politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione del reddito nonche` il nesso di proporzionalita` dello stesso onere con il gettito generale dei tributi tenendo conto della necessita` di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. La scelta del legislatore di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non superiore a quella stabilita per tasse e contributi degli istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati, appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle singole preferenze familiari e non viola il diritto allo studio. Ai fini del giudizio di costituzionalita` non ha rilievo la mancanza, nel luogo di residenza, di un istituto pubblico di istruzione, la quale costringerebbe il contribuente a ricorrere ai servizi piu` costosi resi da un istituto di istruzione privato, trattandosi di una diseguaglianza connessa ad una situazione di mero fatto e non ascrivibile alla norma denunciata. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53, 33 e 34 Cost. - dell'art. 10, comma primo, lett.f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 L. 13 aprile 1977, n. 114). - v. S.n. 108/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Altri parametri e norme interposte