Ordinanza 557/1987 (ECLI:IT:COST:1987:557)
Massima numero 3910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 557/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ESENZIONI - CAPITALI PERCEPITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 557/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ESENZIONI - CAPITALI PERCEPITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indennita` di fine rapporto non e` assimilabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli completamente diversi e in relazione a fattispecie che presentano elementi di differenziazioni tali da renderle non comparabili ai fini del principio di eguaglianza. E' rimessa alla discrezionalita` del legislatore la previsione di forme di totale o parziale esenzione fiscale, per detti capitali, quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. - dell'art. 34, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non ammette a tassazione i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una differenziazione di trattamento dei percettori di indennita` di buonuscita, soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF; questione decisa con S. n. 178/1986).
L'indennita` di fine rapporto non e` assimilabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli completamente diversi e in relazione a fattispecie che presentano elementi di differenziazioni tali da renderle non comparabili ai fini del principio di eguaglianza. E' rimessa alla discrezionalita` del legislatore la previsione di forme di totale o parziale esenzione fiscale, per detti capitali, quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. - dell'art. 34, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non ammette a tassazione i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una differenziazione di trattamento dei percettori di indennita` di buonuscita, soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF; questione decisa con S. n. 178/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte