Sentenza 559/1987 (ECLI:IT:COST:1987:559)
Massima numero 3900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  10/12/1987;  Decisione del  10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3901  3904


Titolo
SENT. 559/87 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI - CONGEDI STRAORDINARI PER CURE IDROTERMALI - DIVIETO - OBBLIGO DI FRUIZIONE DELLE CURE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto di concessione di congedi straordinari ai lavoratori del settore pubblico e privato, comportante l'obbligo di usufruire delle prestazioni idrotermali durante il periodo feriale - ovvero in un periodo predeterminato da accordi aziendali o dalla decisione dell'imprenditore sulla base dell'interesse dell'azienda - confligge con il diritto primario della salute (art. 32 Cost.) a causa dell'impedimento alla fruizione delle cure con la necessaria tempestivita` e nei tempi (non coincidenti con il periodo feriale) richiesti dalle esigenze terapeutiche; e, ove il permesso alle cure fosse consentito ("in conto ferie") nel momento in cui si rendesse necessario, lederebbe comunque, il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite (art. 36, comma terzo, Cost.), che comporta la facolta` di scelta, per il lavoratore, del modo piu` adeguato per ritemprare le energie psico-fisiche e non puo` percio` essere fatto coincidere, per imposizione di legge, con le cure termali, che hanno finalita` diverse. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, lett.a), ultimo alinea, del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico L. 25 marzo 1982, n. 98.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte