Sentenza 559/1987 (ECLI:IT:COST:1987:559)
Massima numero 3904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  10/12/1987;  Decisione del  10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3900  3901


Titolo
SENT. 559/87 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI - PERMESSI EXTRAFERIALI PER CURE IDROTERMALI - RETRIBUZIONE - DIRITTO - NON SPETTANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La specifica disciplina dei permessi extraferiali (fuori dai congedi e dalle ferie annuali) per cure idrotermali, realizza un equilibrato contemperamento delle varie esigenze in gioco, al fine di ridimensionare la spesa sanitaria, di ridurre il costo del lavoro e di contenere l'assenteismo praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a fini terapeutici, assicurando, nel contempo, la serieta` e l'imparzialita` dell'accertamento dell'esistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative". La tutela apprestata concerne - tipicamente, anche se non esclusivamente - le affezioni croniche o recidivanti, nonche` le esigenze di riabilitazione da stati morbosi di varia natura; mentre le cure termali prescrivibili per il periodo extraferiale non sono necessariamente, e solo, quelle reputate cosi` urgenti da risultare indifferibili; pertanto, una volta che risulti accertata la reale esigenza - a fini terapeutici o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale, il lavoratore non puo` essere costretto al rinvio di cure maggiormente idonee ad arrestare o rallentare il processo morboso, o ad evitare aggravamenti o ricadute, ovvero a conseguire una pronta remissione o riabilitazione. Un'interpretazione che, in tali casi, comportasse il mancato accollo all'imprenditore dell'onere retributivo per il periodo di cura condurrebbe al risultato - certamente incostituzionale - di indurre nel lavoratore una rilevante remora alla tempestiva fruizione delle cure necessarie, cosi` compromettendone la guarigione o esponendolo al pericolo di aggravamenti; cio` che tra l'altro implicherebbe non consentite differenziazioni, in termini di tutela della salute, tra chi sia in condizioni di rinunziare ad una quota della retribuzione e chi non possa invece privarsene. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. - dell'art. 13, comma terzo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte