Sentenza 561/1987 (ECLI:IT:COST:1987:561)
Massima numero 3838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  10/12/1987;  Decisione del  10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3836


Titolo
SENT. 561/87 B. PENSIONI DI GUERRA - VITTIME DI VIOLENZE CARNALI CONSUMATE IN OCCASIONE DI FATTI BELLICI - DANNI ANCHE NON PATRIMONIALI PATITI - INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'assenza di tutela risarcitoria, nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, per la violenza carnale consumata, ad opera di militari stranieri,in occasione di fatti bellici, non e' coerente con i principi ispiratori di tale ordinamento, nel quale invero il trattamento pensionistico e' estrinsecazione di un principio solidaristico nei confronti delle vittime della guerra e non concerne solo le conseguenze economiche dei fatti bellici (come dimostra la normativa per i superstiti), rivelandosi, altresi', disarmonica anche a fronte della tutela assicurata per i danni alle cose (dalla normativa sui danni di guerra), atteso il maggior valore dato dalla Costituzione alla persona umana rispetto alle situazioni a contenuto economico; essa non e', comunque, giustificata proprio a causa della mancata operativita' del principio di solidarieta' nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta' economica. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 10, comma primo, e 22 L. 10 agosto 1950, n. 648; 9, comma primo, e 11 L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, comma primo, 11 e 83 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. - v. S. n. 184/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte