Sentenza 562/1987 (ECLI:IT:COST:1987:562)
Massima numero 3913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  10/12/1987;  Decisione del  10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3914


Titolo
SENT. 562/87 A. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - DIRITTO DEL CONDUTTORE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale si pone come conseguenza sia del diniego di rinnovo sia dell'esercizio della facolta` di recesso da parte del locatore; in entrambi i casi e` identica la funzione riparatoria della indennita` rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad essa sottesa, di conservazione dell'impresa nel pubblico interesse. Pertanto, per contrasto con l'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 73 L. 27 luglio 1978, n. 392 (nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, nel caso di recesso del locatore, non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, commi settimo, ottavo e nono della stessa legge nel testo originario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte