Ordinanza 563/1987 (ECLI:IT:COST:1987:563)
Massima numero 3917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/12/1987; Decisione del
10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 563/87. REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COMMISSIONE IN STABILIMENTI INDUSTRIALI - TITOLARE DI ESSI - RESPONSABILITA' CIVILE A SUO CARICO - SUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 563/87. REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COMMISSIONE IN STABILIMENTI INDUSTRIALI - TITOLARE DI ESSI - RESPONSABILITA' CIVILE A SUO CARICO - SUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che configurano la responsabilita` civile a carico del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando, contengono regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui poteri delle parti nel processo e non comportano quindi limitazioni alla facolta` di prova delle parti stesse, per cui non puo` risultare violato l'art. 24, comma secondo, Cost. Le stesse disposizioni prevedono un'obbligazione civile, costituente una specificazione del principio di cui all'art. 196 c.p., che non ha natura di pena, sicche` e` inconferente la censura in riferimento all'art. 27, comma terzo Cost., che attiene alla funzione rieducativa della pena e non a quella delle sanzioni civili conseguenti all'accertamento del reato. La diversita` della natura della sanzione pecuniaria infliggibile al condannato e della obbligazione civile del committente importa la diversita` della posizione dell'autore del reato di contrabbando e dell'obbligato civile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 27, comma terzo e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo, i quali configurano la civile responsabilita` del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando). - Cfr. S. n. 40/1966.
Gli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che configurano la responsabilita` civile a carico del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando, contengono regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui poteri delle parti nel processo e non comportano quindi limitazioni alla facolta` di prova delle parti stesse, per cui non puo` risultare violato l'art. 24, comma secondo, Cost. Le stesse disposizioni prevedono un'obbligazione civile, costituente una specificazione del principio di cui all'art. 196 c.p., che non ha natura di pena, sicche` e` inconferente la censura in riferimento all'art. 27, comma terzo Cost., che attiene alla funzione rieducativa della pena e non a quella delle sanzioni civili conseguenti all'accertamento del reato. La diversita` della natura della sanzione pecuniaria infliggibile al condannato e della obbligazione civile del committente importa la diversita` della posizione dell'autore del reato di contrabbando e dell'obbligato civile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 27, comma terzo e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo, i quali configurano la civile responsabilita` del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando). - Cfr. S. n. 40/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte