Ordinanza 566/1987 (ECLI:IT:COST:1987:566)
Massima numero 3920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/12/1987; Decisione del
10/12/1987
Deposito del 18/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 566/87. LOCAZIONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OBBLIGO AL PREVIO ESPERIMENTO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 566/87. LOCAZIONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OBBLIGO AL PREVIO ESPERIMENTO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e` ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale se manchi la motivazione della rilevanza della questione e se il giudice a quo si limiti a prospettare diverse possibili alternative alla norma denunziata, facendo derivare differenti profili d'illegittimita` costituzionale dalla scelta dell' una o dell'altra soluzione ermeneutica e svolgendo, in ordine alla non manifesta infondatezza, svolga una delibazione in forma ipotetica che si concreta in giudizi di eventualita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui impongono che la domanda giudiziale di determinazione del canone sia preceduta, a pena d'improcedibilita`, dal tentativo di conciliazione).
Non e` ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale se manchi la motivazione della rilevanza della questione e se il giudice a quo si limiti a prospettare diverse possibili alternative alla norma denunziata, facendo derivare differenti profili d'illegittimita` costituzionale dalla scelta dell' una o dell'altra soluzione ermeneutica e svolgendo, in ordine alla non manifesta infondatezza, svolga una delibazione in forma ipotetica che si concreta in giudizi di eventualita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui impongono che la domanda giudiziale di determinazione del canone sia preceduta, a pena d'improcedibilita`, dal tentativo di conciliazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte