Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Trento - Test di ingresso ai corsi universitari - Possibile riserva non inferiore al 10 per cento per candidati residenti nella Provincia, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nella parte in cui introduce nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993 il comma 4-bis, lett. b), secondo il quale la Provincia autonoma può promuovere, nell'ambito dell'intesa con l'Università di Trento, una riserva per l'accesso ai corsi universitari di un numero di posti non inferiore al 10% per candidati residenti in provincia, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti. La disposizione impugnata dal Governo incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario, per il fatto di prefigurare in astratto un criterio di preferenza, incentrato sul requisito della residenza nel territorio provinciale, che non solo non trova giustificazione nelle finalità che il diritto ad accedere ai corsi universitari persegue, ma contraddice anche la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a favorire la mobilità, oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e valorizzare le attività sue proprie e la loro tendenziale universalità.
Per costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni legislative che individuino nella residenza più o meno prolungata in un determinato territorio la condizione o anche solo un elemento di favore per l'accesso a determinate prestazioni o per l'ammissione a procedure selettive superano il vaglio di legittimità soltanto se mostrano una idonea e ragionevole correlazione con la funzione e la finalità dei servizi o delle prestazioni il cui godimento è inciso dalle disposizioni oggetto di esame. (Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2021, n. 281 del 2020, n. 151 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018).
Il diritto allo studio comporta non solo l'accesso gratuito di tutti alla istruzione inferiore, ma altresì - in un sistema in cui "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, primo comma, Cost.) - il diritto di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento. Al godimento del diritto allo studio si correla funzionalmente la stessa autonomia attribuita dall'art. 33, sesto comma, Cost., alle università, che infatti non assume rilievo unicamente per i profili organizzativi interni, ma anche per il rapporto di necessaria reciproca implicazione con i diritti costituzionalmente garantiti di accesso all'istruzione universitaria. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2002 e n. 383 del 1998).