Sentenza 63/2021 (ECLI:IT:COST:2021:63)
Massima numero 43784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/02/2021;  Decisione del  25/02/2021
Deposito del 13/04/2021; Pubblicazione in G. U. 14/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43782  43783


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali - Determinazione del danno biologico - Malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l'assicurato già percepiva un indennizzo - Considerazione dell'integrità psicofisica completa, anziché di quella ridotta per effetto delle preesistenze - Irragionevolezza, violazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma. Quest'ultima norma, tramite la c.d. "formula Gabrielli", consente di tenere conto dell'eventuale "maggior peso" che abbiano gli effetti dannosi di una menomazione a cagione delle preesistenze concorrenti e, pertanto, garantisce una piena tutela al danno biologico, senza dar luogo - nel passaggio da un sistema normativo all'altro - a commistioni fra diversi paradigmi valutativi né ad applicazioni retroattive della disciplina del danno biologico. Determina, pertanto, una violazione dei parametri evocati - come ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro - la mancata applicazione della richiamata norma alle ipotesi di cui al secondo periodo, nelle quali per la menomazione preesistente concorrente, verificatasi sotto la vigenza del d.P.R. n. 1124 del 1965, era stato liquidato un indennizzo stimato sulla base della diversa categoria della capacità lavorativa generica. La irragionevole disparità di trattamento delle fattispecie regolate dal secondo periodo, concernenti preesistenze aventi una eziologia lavorativa, è tanto più evidente in quanto la disciplina del primo periodo viene adottata dal legislatore anche per valorizzare l'eventuale maggior peso della patologia concorrente, quando la preesistenza neppure aveva una eziologia lavorativa. (Precedente citato: sentenza n. 426 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 13  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte