Sentenza 574/1987 (ECLI:IT:COST:1987:574)
Massima numero 3954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 574/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - RIPRISTINO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - EQUIPARAZIONE AD INTERRUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'inscindibile correlazione ed il perfetto parallelismo, istituiti dalla L. n. 377 del 1958, tra contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e contribuzione (integrativa) nel Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, esige che la prosecuzione contributiva volontaria sia equiparata a quella obbligatoria non solo nel regime generale, ma anche nel regime regolatore del Fondo; di talche` - in caso di rioccupazione del lavoratore presso esattorie o ricevitorie - il ripristino della contribuzione obbligatoria nel Fondo non puo` razionalmente comportare suddivisione dei relativi periodi assicurativi. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 27, comma terzo, L. 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui e` equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. - v. S. n. 213/1986; n. 37/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte