Sentenza 575/1987 (ECLI:IT:COST:1987:575)
Massima numero 3851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3852
Titolo
SENT. 575/87 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - SUPPLEMENTO DI PENSIONE A CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE IN PERIODO BELLICO - SERVIZI PRESTATI COME MILITARIZZATI DAI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE - EQUIPARAZIONE AI PERIODI DI SERVIZIO MILITARE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 575/87 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - SUPPLEMENTO DI PENSIONE A CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE IN PERIODO BELLICO - SERVIZI PRESTATI COME MILITARIZZATI DAI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE - EQUIPARAZIONE AI PERIODI DI SERVIZIO MILITARE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La condizione di "militarizzato" per ordine dell'Autorita` - lungi dall'essere discriminabile in base alla fonte costitutiva - comportava identita` di status e di conseguenti doveri tanto per i dipendenti pubblici che per quelli privati, di guisa che e` palesemente irrazionale il diverso trattamento di tali categorie in ordine al beneficio del supplemento di pensione i.v.s., connesso alla "militarizzazione"; e` quindi costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 9, comma primo, L. 28 febbraio 1958, n. 55, nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private.
La condizione di "militarizzato" per ordine dell'Autorita` - lungi dall'essere discriminabile in base alla fonte costitutiva - comportava identita` di status e di conseguenti doveri tanto per i dipendenti pubblici che per quelli privati, di guisa che e` palesemente irrazionale il diverso trattamento di tali categorie in ordine al beneficio del supplemento di pensione i.v.s., connesso alla "militarizzazione"; e` quindi costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 9, comma primo, L. 28 febbraio 1958, n. 55, nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte