Sentenza 575/1987 (ECLI:IT:COST:1987:575)
Massima numero 3852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3851


Titolo
SENT. 575/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - SUPPLEMENTO DI PENSIONE A CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE IN PERIODO BELLICO - PERIODI DI LAVORO COATTO O DI CATTIVITA' IN TERRITORI DIVERSI DA QUELLO TEDESCO - NON COMPUTABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione, ai pensionati i.v.s., di un beneficio supplementare per i periodi di lavoro coatto o di cattivita` trascorsi in Germania e non anche per periodi consimili in territori diversi - dei quali e` peraltro ammesso il riscatto con un minimo onere contributivo (art. 2, L. n. 702 del 1974, in relazione all'art. 6, L. n. 341 del 1968) - costituisce riconoscimento della particolare afflittivita` della detenzione in suolo tedesco, - e non e` censurabile sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione territoriale, trattandosi di scelte discrezionali, nell'area previdenziale, che competono solo al legislatore. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 9, comma primo, L. 28 febbraio 1958 n. 55, nella parte concernente, agli effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro coatto o di cattivita` limitatamente agli ex internati civili in Germania).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte