Sentenza 576/1987 (ECLI:IT:COST:1987:576)
Massima numero 3844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 576/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CESSAZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - PERIMENTO DELL'IMMOBILE LOCATO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - OMESSA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 576/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CESSAZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - PERIMENTO DELL'IMMOBILE LOCATO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - OMESSA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile locato consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilita` sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni; conseguentemente viene meno in tale ipotesi anche la causa dell'obbligazione accessoria dell'indennita` di avviamento, collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente per l'inerenza all'immobile locato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui non e` dovuta la indennita` di avviamento commerciale, non prevede il caso di risoluzione della locazione a causa della distruzione dell'immobile). - v. S.n. 36/1980.
Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile locato consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilita` sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni; conseguentemente viene meno in tale ipotesi anche la causa dell'obbligazione accessoria dell'indennita` di avviamento, collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente per l'inerenza all'immobile locato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui non e` dovuta la indennita` di avviamento commerciale, non prevede il caso di risoluzione della locazione a causa della distruzione dell'immobile). - v. S.n. 36/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte