Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Estraneità delle competenze statutarie rispetto ai vizi lamentati - Conseguente esclusione dell'utilità di un confronto con esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato confronto con il quadro delle competenze legislative attribuite alla Provincia dallo statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. L'assoluta estraneità della censurata disciplina alle competenze statutarie determina la non utilità di una motivazione più pregnante, alla luce di queste. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020 e n. 194 del 2020).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché fornisca una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Ciò comporta, di conseguenza, che il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021, n. 174 del 2020, n. 43 del 2020, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003).
Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 279 del 2020, n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015).