Sentenza 577/1987 (ECLI:IT:COST:1987:577)
Massima numero 3930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 577/87. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI AL CONIUGE SUPERSTITE - DECESSO DELLA LAVORATRICE POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903/1977 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 577/87. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI AL CONIUGE SUPERSTITE - DECESSO DELLA LAVORATRICE POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903/1977 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In conseguenza della gia` dichiarata illegittimita` della norma denunciata (art. 12 Legge 9 dicembre 1977 n. 903), le prestazioni erogate, in caso di infortuni e malattie professionali, spettano comunque al marito superstite quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 Cost. - dell'art. 12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo con S. n. 117 del 1986).
In conseguenza della gia` dichiarata illegittimita` della norma denunciata (art. 12 Legge 9 dicembre 1977 n. 903), le prestazioni erogate, in caso di infortuni e malattie professionali, spettano comunque al marito superstite quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 Cost. - dell'art. 12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo con S. n. 117 del 1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte