Sentenza 578/1987 (ECLI:IT:COST:1987:578)
Massima numero 3931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 578/87. LOCAZIONE - CONTRATTI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO AGRICOLO - RECESSO DEL LOCATORE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Testo
Ove si consideri l'agricoltura come attivita` di impresa e non gia` di mero godimento, in ragione della sua preponderante funzione produttiva e delle strette sue connessioni e reciproche integrazioni con altri settori dell'economia, anche l'uso agricolo dell'immobile va ricompreso tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore nei contratti di locazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35, 41 Cost. - dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessita` di destinare l'immobile ad uso agricolo). - v. S. n. 40/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte