Sentenza 580/1987 (ECLI:IT:COST:1987:580)
Massima numero 3942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 580/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ORDINE DI RILASCIO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA NECESSITA' DEL LOCATORE ANTERIORMENTE AL RILASCIO - MANCATA PREVISIONE DELLA PERDITA DI EFFICACIA DI QUESTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 580/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ORDINE DI RILASCIO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA NECESSITA' DEL LOCATORE ANTERIORMENTE AL RILASCIO - MANCATA PREVISIONE DELLA PERDITA DI EFFICACIA DI QUESTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I principi generali in tema di cosa giudicata precludono che la pronuncia contenente ordine di rilascio nei confronti del conduttore, che e' tenuto percio' ad ottemperarvi, resti condizionata al permanere della situazione di fatto dedotta in giudizio - (necessita' abitative proprie o dei figli) sulla quale era fondato il recesso del locatore. La ratio del meccanismo ripristinatorio ovvero risarcitorio, previsto dall' art. 60 Legge 27 luglio 1978 n. 392 e' ispirata al fine della tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Pertanto, la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che e' tenuto ad ottemperarvi e' diversa da quella di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore per il mancato utilizzo dell'immobile nel senso da lui originariamente prospettato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 60, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392 e 8 L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1974, n. 351).
I principi generali in tema di cosa giudicata precludono che la pronuncia contenente ordine di rilascio nei confronti del conduttore, che e' tenuto percio' ad ottemperarvi, resti condizionata al permanere della situazione di fatto dedotta in giudizio - (necessita' abitative proprie o dei figli) sulla quale era fondato il recesso del locatore. La ratio del meccanismo ripristinatorio ovvero risarcitorio, previsto dall' art. 60 Legge 27 luglio 1978 n. 392 e' ispirata al fine della tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Pertanto, la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che e' tenuto ad ottemperarvi e' diversa da quella di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore per il mancato utilizzo dell'immobile nel senso da lui originariamente prospettato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 60, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392 e 8 L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1974, n. 351).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte