Ordinanza 581/1987 (ECLI:IT:COST:1987:581)
Massima numero 3927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 581/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE O STABILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IN CUI E' COMPRESO L'IMMOBILE LOCATO - RECESSO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 581/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE O STABILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IN CUI E' COMPRESO L'IMMOBILE LOCATO - RECESSO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante il diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti, non sussiste omogeneita` fra le locazioni di immobili destinati ad abitazione e quelle di immobili adibiti ad uso diverso, di talche` il secondo rapporto e` caratterizzato da maggior liberta` negoziale, e, quindi, da una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 73, 29 e 59,n. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limitano ai soli locatori di immobili ad uso abitativo la facolta` di recedere dal contratto per compimento di lavori di ricostruzione o di stabilizzazione dell'edificio in cui e` compreso l'immobile locato). - v. S. nn. 111/1981, 252/1983 e 116/1987.
Stante il diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti, non sussiste omogeneita` fra le locazioni di immobili destinati ad abitazione e quelle di immobili adibiti ad uso diverso, di talche` il secondo rapporto e` caratterizzato da maggior liberta` negoziale, e, quindi, da una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 73, 29 e 59,n. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limitano ai soli locatori di immobili ad uso abitativo la facolta` di recedere dal contratto per compimento di lavori di ricostruzione o di stabilizzazione dell'edificio in cui e` compreso l'immobile locato). - v. S. nn. 111/1981, 252/1983 e 116/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte