Ordinanza 582/1987 (ECLI:IT:COST:1987:582)
Massima numero 3944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  3943


Titolo
ORD. 582/87 B. LOCAZIONE - CONTROVERSIE - OMESSA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'USO DICHIARATO PER OTTENERNE IL RILASCIO - DOMANDA DI RIPRISTINO DEL RAPPORTO O DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA' - PROVVISORIA ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte