Ordinanza 583/1987 (ECLI:IT:COST:1987:583)
Massima numero 3853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  3854


Titolo
ORD. 583/87 A. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - MISURA - RIFERIMENTO AL CANONE CORRENTE DI MERCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennita` di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessita` diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennita` per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte