Ordinanza 583/1987 (ECLI:IT:COST:1987:583)
Massima numero 3854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
3853
Titolo
ORD. 583/87 B. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE L'INESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA LOCAZIONE ED AVVIAMENTO - ESCLUSIONE - ASSENZA DI VANTAGGI PER IL LOCATORE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 583/87 B. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE L'INESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA LOCAZIONE ED AVVIAMENTO - ESCLUSIONE - ASSENZA DI VANTAGGI PER IL LOCATORE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte