Sentenza 42/2021 (ECLI:IT:COST:2021:42)
Massima numero 43703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43697  43698  43699  43700  43701  43702  43704  43705


Titolo
Ricorso in via principale - Lamentata lesione di una norma nella sostanza vigente al momento dell'adozione della disposizione impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per censura riferita alla lesione di una norma entrata in vigore dopo la disposizione impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. La censura governativa, pur formulata in termini imprecisi, è riferita alla lesione di un dettato normativo nella sostanza vigente al momento dell'adozione della disposizione impugnata, poiché il contenuto dell'art. 1, comma 147, lett. a), della legge n. 160 del 2019, evocato come parametro statale interposto, era previsto dall'art. 1, comma 362-ter, della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 6-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 101 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 128 del 2019.

Le Regioni e le Province autonome non possono che essere vincolate al rispetto di principi fondamentali della legislazione statale che siano vigenti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di sindacato costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/12/2019  n. 13  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte