Sentenza 3/2025 (ECLI:IT:COST:2025:3)
Massima numero 46571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  11/12/2024;  Decisione del  11/12/2024
Deposito del 23/01/2025; Pubblicazione in G. U. 29/01/2025
Massime associate alla pronuncia:  46572  46573  46574  46575


Titolo
Personalità (diritti della) – In genere – Principio personalista – Divieto di introdurre previsioni che trasformino in inabile o bisognosa una persona in grado di provvedere con propri mezzi – Correlazione con il principio di eguaglianza sostanziale e con i sottesi compiti imposti alla Repubblica, anche in riferimento all’organizzazione politica del Paese. (Classif. 177001).

Testo

Il principio personalista radicato nell’art. 2 Cost. impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

Il fondamentale cardine del principio personalista va correlato al compito della Repubblica, imposto dal principio di eguaglianza sostanziale, di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedicono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte