Sentenza 585/1987 (ECLI:IT:COST:1987:585)
Massima numero 3947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 585/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - RETRIBUZIONE - MINIMO INDEROGABILE - PRESTAZIONI LAVORATIVE INFERIORI A QUATTRO ORE GIORNALIERE - INAPPLICABILITA' - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 585/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - RETRIBUZIONE - MINIMO INDEROGABILE - PRESTAZIONI LAVORATIVE INFERIORI A QUATTRO ORE GIORNALIERE - INAPPLICABILITA' - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge n. 339 del 1958, applicabile ai rapporti di durata superiore alle quattro ore giornaliere, costituisce solo una delle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro domestico, mentre non e` esclusa l'applicazione della contrattazione collettiva per i rapporti di durata inferiore alle quattro ore. Pertanto il giudice di merito e` in grado di verificare tutti i termini concreti del rapporto, ivi compresa la proporzionalita` della retribuzione alla quantita` e qualita` del lavoro prestato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 1 e 14, L. 2 aprile 1958 n. 339, nella parte in cui assicurano un trattamento retributivo minimo orario inderogabile ai lavoratori domestici che prestino almeno quattro ore di lavoro giornaliero e non anche a quelli la cui prestazione sia di durata inferiore). - V. S. n. 68/1969; n. 27/1974; n. 27/1976.
La legge n. 339 del 1958, applicabile ai rapporti di durata superiore alle quattro ore giornaliere, costituisce solo una delle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro domestico, mentre non e` esclusa l'applicazione della contrattazione collettiva per i rapporti di durata inferiore alle quattro ore. Pertanto il giudice di merito e` in grado di verificare tutti i termini concreti del rapporto, ivi compresa la proporzionalita` della retribuzione alla quantita` e qualita` del lavoro prestato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 1 e 14, L. 2 aprile 1958 n. 339, nella parte in cui assicurano un trattamento retributivo minimo orario inderogabile ai lavoratori domestici che prestino almeno quattro ore di lavoro giornaliero e non anche a quelli la cui prestazione sia di durata inferiore). - V. S. n. 68/1969; n. 27/1974; n. 27/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte