Ordinanza 586/1987 (ECLI:IT:COST:1987:586)
Massima numero 3841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  3840  3842


Titolo
ORD. 586/87 B. REGISTRO (IMPOSTA DI) - BENI IMMOBILIARI - VALORE- DETERMINAZIONE FORFETTARIA - RIFERIMENTO AL REDDITO CATASTALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il riferimento al reddito catastale ai fini della determinazione forfettaria del valore dei beni immobiliari non viola il principio della capacita` contributiva ne` crea situazioni irragionevoli e disparita` di trattamento in quanto non e`, in linea generale, costituzionalmente illegittimo il ricorso a presunzioni tributarie purche` esse si fondino, come nella specie, su indici concretamente rivelatori di ricchezza e idonei percio` a conferire all'imposizione una base non fittizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - degli artt. 52 e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono la determinazione forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari facendo riferimento al reddito risultante in catasto). - v. S. n. 283/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte