Ordinanza 587/1987 (ECLI:IT:COST:1987:587)
Massima numero 3839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 587/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM) - IMMOBILI TRASFERITI - ISTITUZIONE DI UN PRIVILEGIO SPECIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il privilegio speciale immobiliare e` accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale e` legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost. - dell'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 nella parte in cui a garanzia dell'INVIM istituisce un privilegio sugli immobili trasferiti). - cfr. S. n. 210/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte