Ordinanza 590/1987 (ECLI:IT:COST:1987:590)
Massima numero 3955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 590/87. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - CONTRATTO - NECESSITA' DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - RECESSO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONDIZIONI - POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di recesso del locatore fondato sulla necessita` di mutare destinazione all'immobile, risulta giustificata l'omessa previsione del possesso di autorizzazioni amministrative: la titolarita` di esse, infatti, non incide direttamente sulla misura della serieta` dell'intento manifestato dal locatore, che e` soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronuncia sul recesso ne`, come sottolineato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, vi e` rilevanza di dati meramente amministrativi - ad esempio le autorizzazioni - i quali, oltreche` presupporre, nella generalita` dei casi, la raggiunta disponibilita` dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicistica. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non viene previsto,a carico del locatore, il possesso di autorizzazione o concessione amministrativa, quale condizione per l'esercizio del recesso, fondato sulla necessita` di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte