Sentenza 42/2021 (ECLI:IT:COST:2021:42)
Massima numero 43704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Espressa menzione del parametro evocato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Espressa menzione del parametro evocato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione della censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. La delibera di autorizzazione indica espressamente il parametro costituzionale evocato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione della censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019. La delibera di autorizzazione indica espressamente il parametro costituzionale evocato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
23/12/2019
n. 13
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte