Ordinanza 592/1987 (ECLI:IT:COST:1987:592)
Massima numero 3957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 592/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO - SCADENZA - RINNOVO - OBBLIGO PER IL LOCATORE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 29, L. N. 392/1978 - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
La sostituzione mediante provvedimento legislativo della disposizione denunziata, rende necessario - a prescindere dal contrasto tra la consolidata interpretazione giurisprudenziale del previgente testo e la prospettazione del giudice a quo - il riesame della questione da parte dell'autorita` rimettente, affinche` questa ultima ne valuti la persistenza di rilevanza alla stregua della nuova norma, nel giudizio in corso dinanzi a se`. (Restituzione degli atti al giudice a quo, relativamente alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 69, commi primo e terzo, L. 27 luglio 1978, n. 392 - sollevata in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost. - nella parte in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza, salve le ipotesi di cui all'art. 29 stessa legge. La disposizione denunziata e` stata infatti sostituita dall'art. 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1987, n. 15).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte