Ordinanza 593/1987 (ECLI:IT:COST:1987:593)
Massima numero 3982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 593/87. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - CONTRATTO - RECESSO DEL LOCATORE - AZIONE GIUDIZIALE - VERBALE DI CONCILIAZIONE - RILASCIO DEL CONDUTTORE - MANCATA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - AZIONE PER IL RIPRISTINO DEL RAPPORTO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il verbale di conciliazione che determina il rilascio dell'immobile nel corso di un giudizio di recesso per necessita` del locatore e` nettamente distinto dal provvedimento giurisdizionale che dispone il rilascio dell'immobile la cui effettiva necessita` risulta verificata attraverso un accertamento giurisdizionale. Ma anche in questo caso - come nel caso della riconsegna conseguente a disdetta del contratto per esigenze del locatore - si tratta di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, che ha natura di negozio giuridico; riguardo ad esso e` dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo. (Manifesta infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, conv. in L. 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non consente al conduttore che abbia rilasciato l'immobile in forza di un verbale di conciliazione, di agire giudizialmente per il ripristino del rapporto e per il risarcimento del danno, nel caso in cui il locatore non abbia destinato l'immobile stesso all'uso per cui aveva promosso il giudizio). - v. S.n. 48/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte