Ordinanza 594/1987 (ECLI:IT:COST:1987:594)
Massima numero 3934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 594/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO - RECESSO DEL LOCATORE - CAUSE PREVISTE PER LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - IPOTESI DI SUB-LOCAZIONE PARZIALE E MANCATA OCCUPAZIONE - APPLICABILITA'- MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nessuna omogeneita` sussiste tra rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, sicche` al secondo tipo di rapporti e` ragionevolmente accordata una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - solo in riferimento all'art. 3 Cost., mancando alcuna indicazione circa l'asserita violazione dell'art. 24 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73, L. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis, D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, nella parte in cui non estende alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, le cause di recesso previste per il locatore di immobili ad uso abitativo, e, in particolare quelle di sub-locazione parziale o mancata occupazione). - cfr. S. nn. 111/1981; 252/1983; 116/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte