Ordinanza 595/1987 (ECLI:IT:COST:1987:595)
Massima numero 3948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 595/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CANONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL COSTO DI PRODUZIONE ANZICHE' AL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale sollevata, quando la sua incidenza nel procedimento a quo non sia attuale ma meramente eventuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 Cost. - degli artt. 12, 14 e 22 L. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto prevedono che il calcolo del canone di locazione sia basato sul costo di produzione anziche` sul valore di mercato dell'immobile). - V. S. n. 300/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte