Ordinanza 601/1987 (ECLI:IT:COST:1987:601)
Massima numero 3928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 601/87. IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE - INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 601/87. IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE - INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di inquadramento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici nel passaggio da un ordinamento ad un altro, la scelta del legislatore di operare secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio, anche se singole posizioni possono risultare piu` favorite di altre, si sottrae a censure di irrazionalita` pur dovendosi evitare che siffatte operazioni portino ad eccessive discriminazioni delle singole posizioni concrete. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. - dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonche` consigliere, e` attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento giuridico e dell'art. 17 della stessa legge, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato e` attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza). - v. S. n. 301/1985.
In tema di inquadramento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici nel passaggio da un ordinamento ad un altro, la scelta del legislatore di operare secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio, anche se singole posizioni possono risultare piu` favorite di altre, si sottrae a censure di irrazionalita` pur dovendosi evitare che siffatte operazioni portino ad eccessive discriminazioni delle singole posizioni concrete. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. - dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonche` consigliere, e` attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento giuridico e dell'art. 17 della stessa legge, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato e` attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza). - v. S. n. 301/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte