Sentenza 42/2021 (ECLI:IT:COST:2021:42)
Massima numero 43705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43697  43698  43699  43700  43701  43702  43703  43704


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale - Proroga al 30 giugno 2020 delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali e degli enti strumentali provinciali - Esclusione del personale del ruolo sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento, nonché violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019, che proroga al 30 giugno 2020 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali e degli enti strumentali della Provincia autonoma indicati dall'art. 33, comma 1, lett. a) della legge prov. Trento n. 3 del 2006, con esclusione del personale provinciale del ruolo sanitario. Le disposizioni regionali impugnate, intervenendo nella materia dell'accesso al pubblico impiego regionale, costituiscono esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Né sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica che non siano stati determinati nel rispetto del principio dell'accordo (come quelli contenuti nell'art. 1, comma 362-ter, della legge n. 145 del 2018). Infine, l'esclusione del personale provinciale del ruolo sanitario risulta sorretta da una ratio pienamente giustificabile, consistente nell'esigenza che la sua assunzione, al fine di non pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale, non avvenga dopo un lasso di tempo troppo distante dall'espletamento della procedura concorsuale. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dell'impiego pubblico regionale deve essere ricondotta all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili 'pubblicistico-organizzativi' rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 5 del 2020, n. 241 del 2018, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006 e n. 2 del 2004).

Le disposizioni volte a vincolare temporalmente l'utilizzo di graduatorie già approvate costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando siano correlate a limiti alle assunzioni posti transitoriamente anche a carico delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/12/2019  n. 13  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte