Ordinanza 602/1987 (ECLI:IT:COST:1987:602)
Massima numero 3857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
3856
Titolo
ORD. 602/87 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' A FAVORE DELL'I.A.C.P. - PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO - DIVIETO DI ALIENAZIONE QUINDICENNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 602/87 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' A FAVORE DELL'I.A.C.P. - PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO - DIVIETO DI ALIENAZIONE QUINDICENNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le differenze tra pagamento rateale del prezzo e pagamento in unica soluzione, da parte degli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano stipulato contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione).
Le differenze tra pagamento rateale del prezzo e pagamento in unica soluzione, da parte degli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano stipulato contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte