Ordinanza 604/1987 (ECLI:IT:COST:1987:604)
Massima numero 3935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/12/1987;  Decisione del  11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 604/87. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SOTTOPOSIZIONE A PROCEDIMENTO PENALE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile quando il giudice a quo, prospettando varie soluzioni per eliminare la dedotta illegittimita` costituzionale, ometta di precisare il petitum e, per altro verso censuri una norma il cui contenuto si riconduce a scelte demandate al legislatore ordinario in quanto non necessariamente univoche ne` prive di margini di discrezionalita`. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 97, comma primo, 76 e 77, comma primo Cost. - degli artt. 9 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e 70, n. 8, della legge 1^ aprile 191, n. 121 nella parte in cui, rispettivamente, l'uno dispone che l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8, deve essere sospeso e l'altro demanda al legislatore delegato la previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale senza ulteriore precisazione di criteri direttivi). - V. O. n. 406/1987 e S.n. 14/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte