Ordinanza 605/1987 (ECLI:IT:COST:1987:605)
Massima numero 3848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 605/87. IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE - NUOVO ORDINAMENTO - DIRETTORE DI SEZIONE - PASSAGGIO ALLA VIII CATEGORIA - TRATTAMENTO ECONOMICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 605/87. IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE - NUOVO ORDINAMENTO - DIRETTORE DI SEZIONE - PASSAGGIO ALLA VIII CATEGORIA - TRATTAMENTO ECONOMICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici non risultano irrazionali le scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, in considerazione dell'esigenza di differenziare sul piano economico quei dipendenti che pur provenendo da posizioni giuridiche diverse, sono stati inquadrati in una stessa categoria e della necessita` di graduare i miglioramenti economici per ragioni di compatibilita` finanziarie derivanti dal nuovo ordinamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che il personale gia` appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianita` nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII). - Cfr. S. n. 301/1985.
In tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici non risultano irrazionali le scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, in considerazione dell'esigenza di differenziare sul piano economico quei dipendenti che pur provenendo da posizioni giuridiche diverse, sono stati inquadrati in una stessa categoria e della necessita` di graduare i miglioramenti economici per ragioni di compatibilita` finanziarie derivanti dal nuovo ordinamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che il personale gia` appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianita` nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII). - Cfr. S. n. 301/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte