Ordinanza 609/1987 (ECLI:IT:COST:1987:609)
Massima numero 3959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/12/1987; Decisione del
11/12/1987
Deposito del 23/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 609/87. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI - INDENNITA' DI ESPROPRIO - COMMISURAZIONE - CRITERI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 609/87. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI - INDENNITA' DI ESPROPRIO - COMMISURAZIONE - CRITERI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Le dichiarazioni di illegittimita` costituzionale intervenute riguardo a due serie di norme succedutesi nel tempo in materia di commisurazione dell'indennita` di esproprio, nonche` il formarsi in argomento di una conseguente giurisprudenza della Corte di cassazione,rendono necessaria una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo, affinche` questi accerti, alla stregua di tali elementi, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a se` debba ancora considerarsi regolata dalla norma denunziata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma terzo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziato - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - in quanto commisura l'indennita` di espropriazione per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie. Tale articolo e` stato modificato dall'art. 14 della L. n. 10/1977, dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 19 stessa legge, con sentenza n. 5/1980; successivamente la misura dell'indennita` e` stata disciplinata dalla L. n. 385/1980, ritenuta anch'essa illegittima con sentenza n. 223/1983. In seguito, sono intervenute al riguardo le sentenze della Corte di cassazione nn. 5401/1984 e 4091/1985).
Le dichiarazioni di illegittimita` costituzionale intervenute riguardo a due serie di norme succedutesi nel tempo in materia di commisurazione dell'indennita` di esproprio, nonche` il formarsi in argomento di una conseguente giurisprudenza della Corte di cassazione,rendono necessaria una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo, affinche` questi accerti, alla stregua di tali elementi, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a se` debba ancora considerarsi regolata dalla norma denunziata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma terzo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziato - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - in quanto commisura l'indennita` di espropriazione per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie. Tale articolo e` stato modificato dall'art. 14 della L. n. 10/1977, dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 19 stessa legge, con sentenza n. 5/1980; successivamente la misura dell'indennita` e` stata disciplinata dalla L. n. 385/1980, ritenuta anch'essa illegittima con sentenza n. 223/1983. In seguito, sono intervenute al riguardo le sentenze della Corte di cassazione nn. 5401/1984 e 4091/1985).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte