Ordinanza 43/2021 (ECLI:IT:COST:2021:43)
Massima numero 43679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
25/02/2021; Decisione del
25/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Stampa - Norme della Regione Molise - Sostegno all'editoria locale - Contributi per l'esercizio della professione giornalistica - Norma qualificata di interpretazione autentica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
Stampa - Norme della Regione Molise - Sostegno all'editoria locale - Contributi per l'esercizio della professione giornalistica - Norma qualificata di interpretazione autentica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
Testo
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 104 Cost. - della legge reg. Molise n. 15 del 2018, e, in particolare, dell'art. 1. (Nella specie, la rinuncia fa seguito all'abrogazione della legge regionale impugnata ad opera dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 10 del 2019).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 266 del 2020, n. 232 del 2020 e n. 221 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
24/12/2018
n. 15
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23