Sentenza 611/1987 (ECLI:IT:COST:1987:611)
Massima numero 3952
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  16/12/1987;  Decisione del  16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:  3953


Titolo
SENT. 611/87 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI - TARDIVITA' DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Ai fini della tempestivita` del ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti, nei termini previsti dall'art. 39 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la conoscenza legale di un atto che abbia una natura normativa e non sia, comunque, diretto a destinatari determinati, decorre dalla sua pubblicazione nel giornale ufficiale (Bollettino Ufficiale), essendo quest'ultima assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale; ne` ha rilievo a tali fini l'invio (disposto dall'art. 57, ultimo comma, St. T.A.A.) del Bollettino al Commissario di Governo. (Inammissibilita` per tardivita` del conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino Alto Adige in relazione alla delibera n. 34 del 18 luglio 1986, adottata dall'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti). - V. S. n. 132/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39