Sentenza 611/1987 (ECLI:IT:COST:1987:611)
Massima numero 3953
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
3952
Titolo
SENT. 611/87 B. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E DEI RENDICONTI - DELIBERAZIONI - OMESSA PROCEDURA DI CONTROLLO GOVERNATIVO (EX ART. 55 ST. T.A.A.) - PUBBLICAZIONE DIRETTA SUL BOLLETTINO UFFICIALE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ANNULLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI IMPUGNATE.
SENT. 611/87 B. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E DEI RENDICONTI - DELIBERAZIONI - OMESSA PROCEDURA DI CONTROLLO GOVERNATIVO (EX ART. 55 ST. T.A.A.) - PUBBLICAZIONE DIRETTA SUL BOLLETTINO UFFICIALE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ANNULLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI IMPUGNATE.
Testo
La delibera dell'"Organo regionale di riesame" per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione Trentino Alto Adige e' atto normativo, posto in essere nell'esercizio di un potere abilitato a produrre diritto da norme costituzionali (art. 84, ultimo comma, St. T.A.A.), collocato in un rango primario e qualificabile come atto avente lo stesso valore della legge regionale anche se frutto di una competenza atipica e del tutto eccezionale legata alla particolare struttura istituzionale della medesima Regione e, inoltre,integralmente sostitutivo dell'approvazione consiliare, in quanto lo speciale Organo di riesame, in presenza di determinate circostanze, e' costituzionalmente chiamato ad approvare i bilanci in sostituzione delle assemblee consiliari ed esercitando cosi', in via del tutto eccezionale, una competenza che e' normalmente riservata all'esclusivo potere delle assemblee stesse. Conseguentemente, essa deve avere lo stesso trattamento giuridico della legge di bilancio ed essere quindi soggetta ai controlli previsti per tutti gli atti di valore legislativo della regione (art. 55 st.), poiche' la esclusione di qualsiasi controllo sulla loro legittimita' - e particolarmente per quelli di fondamentale importanza per la vita e il funzionamento della regione - sia da parte del Governo, sia da parte della Corte costituzionale, costituirebbe un'inammissibile deroga al regime costituzionale dei controlli. (Non spettanza al Presidente della Regione Trentino Alto Adige della competenza ad effettuare, in mancanza del previo espletamento del procedimento di controllo di cui all'art. 55 St. T.A.A., la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti, di cui all'art. 84, u. comma, St. T.A.A. e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 470; conseguente annullamento delle pubblicazioni delle delibere dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti - n. 33 del 30 dicembre 1985; n. 35 del 3 novembre 1986; n. 36 del 25 novembre 1986; n. 37 del 22 dicembre 1986 - impugnate con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto Adige).
La delibera dell'"Organo regionale di riesame" per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione Trentino Alto Adige e' atto normativo, posto in essere nell'esercizio di un potere abilitato a produrre diritto da norme costituzionali (art. 84, ultimo comma, St. T.A.A.), collocato in un rango primario e qualificabile come atto avente lo stesso valore della legge regionale anche se frutto di una competenza atipica e del tutto eccezionale legata alla particolare struttura istituzionale della medesima Regione e, inoltre,integralmente sostitutivo dell'approvazione consiliare, in quanto lo speciale Organo di riesame, in presenza di determinate circostanze, e' costituzionalmente chiamato ad approvare i bilanci in sostituzione delle assemblee consiliari ed esercitando cosi', in via del tutto eccezionale, una competenza che e' normalmente riservata all'esclusivo potere delle assemblee stesse. Conseguentemente, essa deve avere lo stesso trattamento giuridico della legge di bilancio ed essere quindi soggetta ai controlli previsti per tutti gli atti di valore legislativo della regione (art. 55 st.), poiche' la esclusione di qualsiasi controllo sulla loro legittimita' - e particolarmente per quelli di fondamentale importanza per la vita e il funzionamento della regione - sia da parte del Governo, sia da parte della Corte costituzionale, costituirebbe un'inammissibile deroga al regime costituzionale dei controlli. (Non spettanza al Presidente della Regione Trentino Alto Adige della competenza ad effettuare, in mancanza del previo espletamento del procedimento di controllo di cui all'art. 55 St. T.A.A., la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni dell'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti, di cui all'art. 84, u. comma, St. T.A.A. e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 470; conseguente annullamento delle pubblicazioni delle delibere dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti - n. 33 del 30 dicembre 1985; n. 35 del 3 novembre 1986; n. 36 del 25 novembre 1986; n. 37 del 22 dicembre 1986 - impugnate con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione contro la Regione Trentino Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 35
Altri parametri e norme interposte