Sentenza 612/1987 (ECLI:IT:COST:1987:612)
Massima numero 3969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
16/12/1987; Decisione del
16/12/1987
Deposito del 30/12/1987; Pubblicazione in G. U. 08/01/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 612/87. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI E CONNESSO TRATTAMENTO ECONOMICO - DECORRENZA - DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE DELL'ANZIANITA', ANZICHE' DALLA DATA EFFETTIVA DI MATURAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 612/87. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI E CONNESSO TRATTAMENTO ECONOMICO - DECORRENZA - DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE DELL'ANZIANITA', ANZICHE' DALLA DATA EFFETTIVA DI MATURAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.
E' irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte